Art. 16.
(Stato giuridico ed economico).

      1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.
      2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale

 

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indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
      4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14. È escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.
      5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi informativi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell'articolo 15.
      6. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi informativi e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
 

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      7. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 15.
      8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza.
      9. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.
      10. È facoltà dell'amministrazione interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.
      11. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza.
      12. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico
 

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degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto.
      13. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi informativi, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a 25.823 euro e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.
      14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.